Comune di Santorso

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TITOLO II


 

 

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

ART. 6 - ORGANI

  1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
  2. Ai predetti organi spetta la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell’ambito della Legge.

 

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7
CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, esercita, insieme con gli altri Organi di governo dell’Ente, le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
  2. Il Consiglio adotta gli atti di indirizzo interpretativo delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

 

SEZIONE I
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8
DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

  1. A ciascun consigliere compete l’esercizio:

  1. del diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
  2. della presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e delle eventuali altre forme di intervento stabilite dalla Legge e dal regolamento;
  3. del diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

  1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell’assessore delegato, deve essere notificata dall’interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
  2. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.
  3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

 

ART. 9
DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato nel rispetto delle finalità di cui all’art 2.
  2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri, e devono giustificare la loro assenza o impedimento per non incorrere nella decadenza prevista dalla Legge.
  3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale ai fini della notificazione degli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta, delle commissioni.

 

ART. 10
GRUPPI CONSILIARI

  1. E’ istituita la conferenza dei capigruppo.
  2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o da due consiglieri, se unici eletti nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
  3. Le modalità di formazione e funzionamento dei gruppi e della conferenza sono stabilite dal regolamento.

 

ART. 11
DIMISSIONE DEI CONSIGLIERI

  1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, sono presentate al protocollo del Comune, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

 

SEZIONE II
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

ART. 12
LAVORI DEL CONSIGLIO

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
  2. E’ convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

  1. Il Consiglio Comunale, deve essere convocato almeno quattro volte all’anno per l’esame e l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
  2. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
  3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
  4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal segretario comunale.

ART. 13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
  3. Il sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.
  4. Nel caso di convocazione ordinaria o straordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
  5. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a 24 ore.
  6. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

  1. mediante il messo comunale o di conciliazione;
  2. mediante raccomandata o telegramma;
  3. mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato che sottoscrive per ricevuta.

 

ART. 14
ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

  1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio e alle bacheche comunali insieme all’ordine del giorno.
  2. L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.
  3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

 

ART. 15
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
  2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
  3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

 

ART. 16
VOTO PALESE E SEGRETO

  1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, sentiti i Capi Gruppo, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
  2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese

 

ART. 17
MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE

  1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente la metà dei consiglieri in carica.
  2. In seconda convocazione la seduta è valida quando sono presenti almeno 4 consiglieri.

 

ART. 18
MAGGIORANZE RICHIESTE PER L’APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

  1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

 

ART. 19
ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

  1. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
  2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.
  3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.
  4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1e 2.
  5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.

 

ART. 20
CONSIGLIERE ANZIANO

  1. E’ consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

 

ART. 21
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per iniziative particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
  2. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.
  3. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti, sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi in cui la Legge o il regolamento ne vietino la divulgazione,
  4. Il regolamento disciplina l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

 

ART. 22
COMMISSIONI DI INDAGINE

  1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
  2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell’indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti e rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all’ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
  3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

 

ART. 23
RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

  1. Quando una legge richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

 

ART. 24
REGOLAMENTO INTERNO

  1. Il regolamento per il funzionamento e la organizzazione del Consiglio è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

 

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 25
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla Legge, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
  2. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
  3. Possono far parte della Giunta anche assessori esterni al Consiglio, nella misura massima di 1/3, nominati dal Sindaco, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere;
  4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento senza diritto di voto.

 

ART. 26
INCOMPATIBILITA’

  1. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti.

 

ART. 27
DOCUMENTI PROGRAMMATICI

  1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l’ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
  2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento programmatico.
  3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
  4. Dopo l’esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l’approvazione degli indirizzi generali di governo.

 

ART. 28
DIMISSIONI, DECADENZA

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
  2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
  3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
  4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 

ART. 29
MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per

  1. appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
  3. La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
  4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

 

SEZIONE II
ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 30
COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.
  2. Adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili di servizio.
  3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
  4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  5. Adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, di ciascun assessore, del Segretario comunale, del Direttore Generale, se nominato, e dei responsabili dei servizi.

 

ART. 31
ATTRIBUZIONI

  1. Sono attribuiti alla Giunta:

  1. la somministrazione di forniture di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorché annuali o pluriennali, che richiedano impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
  2. l’adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo;
  3. le locazioni attive e passive;
  4. i contratti mobiliari, compresa l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni;
  5. i trasferimenti immobiliari rientranti nell’ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti, permute per rettifica di confini acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali;
  6. gli incarichi professionali;
  7. la variazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
  8. le variazioni urgenti di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva;
  9. l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;

  1. gli atti in materia di personale di ruolo o assunto a tempo determinato, ad eccezione di quella riservati dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti applicativi dello Statuto alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco, del segretario comunale, dei funzionari, quali ad esempio:

  1. le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari speciali, ad ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi, la nomina del legale;
  2. adotta gli atti di indirizzo applicativo delle norme dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
  3. gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
  4. i pareri ad Enti e organi esterni al Comune, che la legge, lo Statuto e i Regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Sindaco, del Consiglio comunale, del segretario e dei funzionari;
  5. la possibilità di attribuire con atto generale, o di volta in volta, al Segretario Comunale, al Direttore generale ed ai responsabili dei servizi le risorse per il conseguimento degli obiettivi;
  6. le manifestazioni e gli incontri pubblici ed i relativi impegni di spesa;
  7. l’approvazione dei progetti di opere pubbliche e delle eventuali perizie suppletive e/o di variante;
  8. assunzione mutuo o la sua devoluzione, nonché prestiti obbligazionari già previsti in atti fondamentali del Consiglio (bilancio previsionale).

 

ART. 32
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

  1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
  2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
  3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni ed il computo degli astenuti e delle schede bianche o nulle.
  4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal segretario comunale.

CAPO III
IL SINDACO

ART. 33
IL SINDACO

  1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
  2. Ha la rappresentanza dell’Ente ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti; sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
  3. Definisce, in collaborazione con gli altri organi di governo, piani e programmi di gestione, ripartendo formalmente gli obiettivi fra i servizi e indicando, eventualmente, anche la priorità del loro conseguimento.
  4. Formalizza le predette assegnazioni con atti propri che assumono la forma di "direttive" e che hanno lo scopo di organizzare l’attività amministrativa dando attuazione alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni di gestione.
  5. Sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti.
  6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
  7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

 

ART. 34
COMPETENZE DEL SINDACO

  1. Il Sindaco:

  1. nomina la Giunta e può revocarne i componenti;
  2. detta gli indirizzi generali dell’azione politica - amministrativa della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
  3. indirizza agli assessori ed agli organi burocratici le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché, quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
  4. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro 45 ( quarantacinque) giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  5. nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  6. nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità stabilite dalla normativa vigente;
  7. può nominare, nonché revocare il direttore generale, previa convenzione con gli altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, disciplinandone contestualmente i rapporti con il Segretario Comunale;
  8. può conferire al Segretario Comunale ogni funzione, comprese quelle di Direttore Generale, ai sensi della normativa vigente e delle nuove condizioni che derivano dai prossimi contratti collettivi di comparto;
  9. coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

  1. acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati;
  2. ha facoltà di delegare al Segretario Comunale o ai responsabili di servizio l’emanazione di quelle ordinanze che comportino valutazioni di carattere esclusivamente tecnico;
  3. rilascia i provvedimenti in materia di occupazione urgenza, espropri, ecc.. che la legge assegna alla competenza del Comune;
  4. vieta, con atto motivato e per il tempo strettamente necessario, l’esibizione di atti della Amministrazione comunale;
  5. convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio assessori, il Segretario comunale, il direttore generale, se nominato, il responsabile del servizio finanziario e il personale interessato per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi licenziati dagli organi del governo dell’Ente;
  6. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
  7. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale che presiede;
  8. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
  9. rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato di lite;
  10. richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
  11. autorizza la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decentrato in sede di contrattazione sindacale

 

ART. 35
VICE SINDACO

  1. Il Sindaco all’atto della nomina della Giunta designa fra gli assessori il Vice - sindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

 

ART. 36
INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI E AL SEGRETARIO COMUNALE

  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale,
  2. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
  3. Il Sindaco può delegare al Segretario o ad impiegati le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
  4. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 37
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

  1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti fino al terzo grado o affini.
  2. L’obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
  3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità delle sedute.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale, che sarà sostituto a norma di regolamento.

 

ART. 38
NOMINE

  1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
  2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine.

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