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DESTINATARI CONTRIBUTO AFFITTI a) Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda,: 1. Sia residente nel Comune; 2. Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell’imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49,638,33) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l’alloggio, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite; 3. Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 1.B, non superiore a € 14.000,00; 4. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti. 5. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione. b) In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, nell’anno 2008, occupava un alloggio in locazione: 1. A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado; 2. Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11; 3. Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 1.C.b), abbia incidenza, sull’ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 1.B, non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Per evitare l’esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d’incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell’ISEE: _ pensioni esenti: _ pensioni di guerra; _ pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989); _ pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; _ pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici; _ redditi non assoggettabili all’IRPEF: _ rendite erogate dall’INAIL per invalidità permanente; _ equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992; _ assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; _ retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche; _ premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali; 4. Con superficie nettaii non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando (6 marzo 2010) o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera; c) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%. d) La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2008 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.A. e) Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l’anno 2008, in altra Regione. f) I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 1.E.
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