Sito Ufficiale del Comune di Santorso
EVENTI CONCORSI BANDI DI GARA INFORMAZIONI PER ... INFORMAZIONI SU ... CONTATTACI MAPPA SITO


REDAZIONE
» Contattaci
» FAQ
» Dichiarazione accessibilità
Home | comune 
BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E PER PREVENIRE LO SFRATTO PER MOROSITA’ PER L’ANNO 2008


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
• Vista la DGRV n.2794/2009 di cui all’oggetto del presente Avviso;
• Vista la Determinazione Comunale n.8 del 19/01/2010 con la quale si approvano i criteri per l’erogazione di tali benefici economici per l’anno 2008
AVVISA
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per il pagamento del canone di locazione e per prevenire lo sfratto per morosità per l’anno 2008

DESTINATARI CONTRIBUTO AFFITTI
a) Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda,:
1. Sia residente nel Comune;
2. Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell’imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49,638,33) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l’alloggio, per disposizione dell’autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l’usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
3. Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 1.B, non superiore a € 14.000,00;
4. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
5. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la
autocertificazione.
b) In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell’alloggio per sentenza di separazione) che, nell’anno 2008, occupava un alloggio in locazione:
1. A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
2. Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
3. Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 1.C.b), abbia incidenza, sull’ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 1.B, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.
Per evitare l’esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d’incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell’ISEE:
_ pensioni esenti:
_ pensioni di guerra;
_ pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate
(sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
_ pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
_ pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
_ redditi non assoggettabili all’IRPEF:
_ rendite erogate dall’INAIL per invalidità permanente;
_ equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica
interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre
1992;
_ assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in
conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
_ retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche;
_ premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti
letterari, artistici, scientifici e sociali;
4. Con superficie nettaii non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando (6 marzo 2010) o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede
di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;
c) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
d) La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2008 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.A.
e) Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l’anno 2008, in altra Regione.
f) I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 1.E.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 25 gennaio 2010 al giorno 06 marzo 2010.

DESTINATARI CONTRIBUTO SFRATTI
Il contratto di affitto per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nel Comune e occupato
esclusivamente dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva e
possedere i requisiti previsti ai punti 1.A.b)1 e 1.A.b)2.
Il richiedente deve inoltre soddisfare i requisiti previsti al punto 1.A.a) ad eccezione del limite ISEEfsa che
risulta modificato dal successivo punto 2.A.a).
E’ ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per la famiglia, individuata in base ai
componenti della dichiarazione o attestazione ISEE allegata, che entro i termini di scadenza sotto indicati
sono minacciate di sfratto
Le domande potranno essere presentate dal giorno 25 gennaio 2010 al giorno 19 febbraio 2010.


LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE ELABORATE PRESSO UNO DEI CAF CONVENZIONATI (Cgil, Cisl, Uil, Acli, Cia) e consegnate, debitamente firmate e allegando copia del documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo del Comune di Santorso.

Santorso, 20/01/2010
Il Responsabile di Area
Zattra Maria Giliola

Comune di Santorso , 20/01/2010




stampa la pagina | invia ad un amico
SIT COMUNALE
(PRG on line)

Sit Comunale
trasparenza valutazione e merito
Ultime Notizie


Comunicati Stampa




Centro Meteorologico di Teolo - Arpav
meteo

Sito Villa Miari
sito riabilitazione 

neurocognitiva
sito santorso archeologica
laboratorio di didattica ambientale
sito  oasi rossi
Scarica l'Acrobat Reader
acrobat reader
Sitengine - Telemar