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PREAMBOLO
Nel pensare e nel redigere lo Statuto per il Comune di Santorso abbiamo cercato, innanzitutto, di interpretare:
la realtà
le aspettative
le esigenze
dei cittadini del nostro paese guardando al futuro, per quanto è possibile in una società in così rapida evoluzione.
Il nostro quadro generale di riferimento si può riconoscere nell’articolo 2 "Finalità e principi dell’azione comunale" nel quale vengono evidenziati:
- il concetto di comunità che si vorrebbe mantenere e contribuire a realizzare;
- il concetto di dignità di ogni persona.
Una comunità non può essere considerata tale se non si realizza nella più ampia partecipazione possibile ed è questo il nostro auspicio nei riguardi di tutti i cittadini e delle amministrazioni, anche future.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DELLO STATUTO
- La Comunità di Santorso, ordinata in Comune, è autonoma secondo le norme della Costituzione, dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dagli articoli del presente Statuto.
- Lo Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Santorso in attuazione della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali.
- Le norme fondamentali dettate dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuate con appositi regolamenti.
ART. 2
FINALITÀ E PRINCIPI DELL’AZIONE COMUNALE
- Il Comune di Santorso di Santorso svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritiene di interesse della propria comunità, al fine di:
- promuovere la dignità di ogni persona e di valorizzare la famiglia secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà sociale con particolare attenzione ai poveri ed agli emarginati;
- garantire ad ogni uomo, senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, religione, età, il diritto alla vita, alla salute, all’educazione, al lavoro, alla abitazione, all’assistenza sociale, alla convivenza nel rispetto delle tradizioni storiche;
- attuare la legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna;
- tutelare la natura tendendo ad un ecosistema che costituisca garanzia di qualità della vita anche per le future generazioni;
- valorizzare il proprio patrimonio storico - artistico, archeologico e naturalistico.
- Ispira la sua azione ai principi di partecipazione, responsabilità, trasparenza, efficienza ed economicità.
ART. 3
COLLABORAZIONE
- Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti, dell’appartenenza alla Comunità Montana "Leogra - Timonchio" e delle economie di gestione conseguibili.
- Il Comune, a tale scopo, promuove forme di consultazioni con i Comuni limitrofi o interessati.
ART. 4
STEMMA, GONFALONE
- Lo stemma del Comune è rappresentato da croce rossa su campo argento in tondo con ornato floreale.
- L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.
- L’Albo pretorio è costituito da apposito spazio aperto al pubblico nel palazzo civico da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
ART. 5
SEDE COMUNALE
- Il Comune ha sede presso il palazzo civico ubicato in Piazza Aldo Moro.
- Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in altre sedi su determinazione adeguatamente motivata del Sindaco. La sede alternativa dovrà comunque essere scelta nell’ambito del territorio comunale.
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