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TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 39
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE
- Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune nel rispetto dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplina il diritto di acceso e di informazione in modo da garantirne l’esercizio più ampio possibile, secondo i criteri di pubblicità e trasparenza.
ART. 40
RAPPORTI CON LE FORZE SOCIALI
- Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle forze sociali - organizzazioni imprenditoriali della Agricoltura, dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio e dei Servizi e Organizzazioni Sindacali - sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita sociale, in particolare nelle scelte di politica economica.
ART. 41
VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO
- Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative e favorisce la collaborazione tra loro per settori omogenei.
- Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari - o negli altri modi possibili - compatibilmente con le proprie risorse e con gli obiettivi delineati nei piani e nei programmi.
- Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano a favore della vita e nei settori sociale, sanitario, educativo e formativo, della cultura, dell’ambiente, dello sport, del tempo libero e , in ogni caso, quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, anche nazionale ed internazionale.
- Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo, con riferimento all’art. 22 lett. b, della legge 142/1990.
- Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto, istituisce l’Albo dell’associazionismo, tenuto presso la segreteria del Comune, per l’iscrizione delle associazioni che operano sul territorio comunale, senza scopo di lucro e dotate di un regolamento interno. La delibera che istituisce l’albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
ART. 42
CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PERMANENTI
- Il Sindaco, il Consiglio Comunale o le commissioni consiliari possono consultare gli organismi associativi.
- Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e l’accesso alle strutture e ai servizi.
- Il Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare, istituisce organismi di partecipazione permanente ( commissioni) nei quali si esplicheranno i rapporti di collaborazione tra le varie forme associative e gli organismi comunali. Le modalità di tali rapporti saranno definite con regolamento attuativo che dovrà altresì prevedere la modalità di voto, le norme di composizione ed il funzionamento delle commissioni stesse.
ART. 43
CONSULTAZIONI DEI CITTADINI
- Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per le stesse diretto o rilevante interesse.
- La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro i termini indicati negli stessi.
- La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
- Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità ed i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
ART. 44
REFERENDUM CONSULTIVO
- Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza comunale.
- Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.
- L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o dal 1/5 del corpo elettorale.
- Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, alla ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
- Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
- Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
- Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
- Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizioni dei cittadini interessati.
- Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
- I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita Commissione Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragione di essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
- I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
ART. 45
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- Le istanze, le petizioni e le proposte possono essere presentate da cittadini maggiorenni singoli o associati.
- Le istanze consistono in un’interrogazione rivolta in forma scritta per avere informazioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa e possono essere presentate da chiunque.
- Le petizioni possono essere rivolte al Sindaco o ai singoli assessori per sollecitare interventi su questioni di interesse generale, o di particolari settori, o di frazioni e contrade.
- Le proposte possono essere avanzate per l’adozione di specifici atti finalizzati alla migliore tutela degli interessi collettivi; esse vanno indirizzate al Sindaco che, previa l’istruttoria da parte degli uffici, le sottoporrà all’esame dell’organo competente all’emanazione dell’atto proposto.
- Il regolamento disciplina le modalità per l’esame di istanze, petizioni e proposte, nonché tempi e modalità per le comunicazioni agli interessati ed i casi in cui ne verrà data informazione al Consiglio Comunale qualora la proposta non formi oggetto di provvedimento deliberativo.
ART. 46
DIFENSORE CIVICO
- Ai fini di garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio Comunale può nominare con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri il Difensore Civico a competenza sovracomunale.
- I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
- Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
- Il regolamento stabilisce le norme di funzionamento dell’ufficio di Difensore Civico.
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