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TITOLO V

 

V
SERVIZI

 

ART. 53
FINALITA’ E MODALITA’ DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

  1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
  2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

 

ART. 54
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI

  1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
  2. Non possono essere nominati consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
  3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

 

ART. 55
ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

  1. L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
  2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
  3. Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
  4. Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
  5. Il Consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

ART. 56
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI CAPITALI

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20 per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del codice civile.

 

ART. 57
PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

  1. Il Comune può promuovere forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

ART. 58
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA’ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

  1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
  2. Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull’andamento delle società di capitali.
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TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
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