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SERVIZI
ART. 53
FINALITA’ E MODALITA’ DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI
- Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
- La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.
ART. 54
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI
- Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- Non possono essere nominati consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
- I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
- Con le modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
- Il provvedimento di revoca deve essere motivato.
ART. 55
ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI
- L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
- Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
- Agli amministratori dell’istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
- Al direttore dell’istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
- Il Consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
ART. 56
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI CAPITALI
- Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.
- Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20 per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del codice civile.
ART. 57
PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- Il Comune può promuovere forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.
ART. 58
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA’ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE
- Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
- Il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull’andamento delle società di capitali.
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