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TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITA’
ART. 59 - IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
- Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
- Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
- Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi e degli uffici nel processo di programmazione.
ART. 60 - COLLEGAMENTO FRA LA PROGRAMMAZIONE
E IL SISTEMA DEI BILANCI
- Al fine di garantire che l’effettivo impegno delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti delle programmazione, la formazione e l’attuazione delle previsioni del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
- Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
- il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l’aggiornamento e l’attuazione degli strumenti della programmazione;
- l’integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
- Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.
ART. 61 - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
- Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
- Sono componenti del controllo di gestione:
- la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
- l’adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l’analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
- un processo di controllo, ispirato ai principi di cui al precedente art. 58.
- Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendo le reciproche relazioni.
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE
ART. 62 - REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI
- I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
- Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.
ART. 63 - DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
- Il regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali è deliberato entro 12 mesi dalla entrata in vigore dello Statuto.
- Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto e dalla Legge n. 142/90 devono essere deliberati entro 36 mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
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