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DIMISSIONI VOLONTARIE La Legge n. 188 del 17 ottobre 2007, recante il titolo "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera", entra ufficialmente in vigore.
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I lavoratori hanno la possibilità di procedere alla presentazione delle dimissioni volontarie provvedendo autonomamente o tramite un soggetto intermediario (Comune, Centro Per L’impiego, Direzioni Provinciali del Lavoro). I lavoratori che intendono presentare le dimissioni volontarie autonomamente (senza l'ausilio di un soggetto intermediario) possono registrarsi al Sistema MDV utilizzando l'apposita procedura presente nel sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’indirizzo www.lavoro.gov.it/mdv e presentare direttamente al datore, entro 15 giorni, il documento dimissioni rilasciato dal sistema informatico.
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Se intendono invece presentare le dimissioni tramite soggetto intermediario, il Comune di Santorso, ha attivato a partire dal 5 marzo 2008 lo sportello presso l’ufficio ragioneria (presso la Sede Municipale in Piazza A. Moro 8) prevedendo il ricevimento delle richieste di dimissioni volontarie con la presentazione, da parte del lavoratore interessato, del modulo fac-simile, corredato da fotocopia di documento di riconoscimento. Il modulo è ritirabile presso gli sportelli degli uffici sopraccitati o scaricabile in allegato, assieme alle istruzione per la compilazione. Gli uffici provvedono quindi, attraverso la rete internet, al rilascio di una ricevuta attestante la volontà di dimettersi che dovrà essere consegnata sempre entro 15 giorni al datore di lavoro. Il modulo fac-simile, da compilare a cura del lavoratore, prevede l'inserimento dei dati del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e della data di decorrenza delle dimissioni. La legge prevede quindi che si utilizzi la rete internet; la comunicazione delle dimissioni viene effettuata dal lavoratore, pena la nullità dell’atto, sulla base di specifico modulo predisposto e reso disponibile gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali (quelli che si sono attivati!!), dai centri per l’impiego nonché, previa convenzione, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Dal 5 marzo 2008 la normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza eccezione alcuna e interessa tutti i lavoratori indipendentemente dalla natura della loro prestazione. La nuova disciplina si applica, infatti, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ai lavoratori in collaborazione occasionale, ai lavoratori domestici, ai soci lavoratori e a quelli associati in partecipazione agli utili.
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