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| Vaccinazione antirabbica obbligatoria per i cani - Ordinanza n. 75 del 22/12/2009 prot. 14212 - PROROGATO AL 31/03/2010 |
| Il Sindaco, a seguito della comparsa nella Regione Veneto, in provincia di Belluno, di casi di rabbia silvestre in animali selvatici, il Presidente della Regione ha stabilito con apposita ordinanza n. 251 del 24/11/2009 l'obbligatorietà delle seguenti misure sanitarie: |
| - vaccinazione antirabbica pre-contagio, entro il 31/01/2010, di tutti i cani di età superiore i 3 mesi presenti sul territorio dei Comuni dell'Azienda U.l.ss. n. 4; |
| Le vaccinazioni saranno effettuate sia dal Servizio Pubblico (Servizio Veterinario Ulss e da Medici Veterinari liberi professionisti convenzionati) che da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati con i costi relativi alle operazioni di vaccinazione a carico dei proprietari degli animali; nel primo caso il contributo previsto per le spese è di € 5,00 ad animale, da versare anticipatamente tramite bollettino postale sul CC n. 13092366 intestato a ULSS n. 4 - Thiene - Servizio Tesoreria - causale: Vaccinazione antirabbica, mentre nel secondo caso è di € 20,00, comprensivi di IVA, Enpav e costo del vaccino. |
| Le vaccinazioni saranno effettuate dal Servizio Pubblico, dal lunedì al sabato o in giornate prestabilite, dalle 9.00 alle 16.00, presso le Unità Operative Veterinarie di Schio e Montecchio Precalcino e nei Centri di vaccinazione, fissi e/o mobili, individuati dalle Amministrazioni Comunali, previa prenotazione telefonica, tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00, esclusi i festivi e i prefestivi, al numero di Call Center 0445 388371. |
| I cani condotti alla vaccinazione debbono essere provvisti di guinzaglio e museruola. |
| Tutti i proprietari di cani che non abbiano ancora identificato e registrato in banca dati regionale i propri animali sono tenuti a provvedere quanto prima; inoltre tutti i possessori di cani già immunizzati nei confronti della rabbia a far data dal 1 marzo 2009 sono tenuti a comunicare, personalmente o via fax (0445389271), l'avvenuta vaccinazione al Servizio Veterinario dell'Ulss, se non già precedentemente effettuato. |
| Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 D.L.vo 22/5/99 n. 196 (da 1.500 a 9.000 €). |
| Comune di Santorso, 04/02/2010 |
| Allegati Ordinanza regionale n. 251 del 24/11/09 Lettera ai sindaci DR 16 29/01/2010 |